Rundschreiben Nr. 26-2020: Ansuchen Auszahlung Beitrag INPS
Bozen, am 31.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben bis jetzt gewartet, ob wir als Vermittler „Intermediario“ für Sie die Anfragen für die Euro 600 über unsere Passwörter direkt durchführen können. Interessanterweise dürfen wir das bei allen von Ihnen zu tätigenden Zahlungen. Für die Rückforderung wurde uns dieses Recht aber bis jetzt nicht gewährt. Es ist anzunehmen, dass die INPS hofft, dass die meisten Antragsteller am Antrag verzweifeln, weil die Server der INPS heillos überlastet sind.
Wir möchten nochmals betonen, dass der PIN ausschließlich von dir persönlich beantragt werden kann, aus Gründen des Datenschutzes wird dieser nicht an uns mitgeteilt. Somit müssen wir dich bitten in das INPS Portal einzusteigen und den PIN selbst besorgen. Den 1. Teil bekommst du sofort über SMS. Dieser Teil reicht für den Antrag aus, das ist die versprochene Vereinfachung.
Wenn du möchtest, dass wir den Antrag stellen sollen, dann bitten dich, uns den PIN zu mailen.
Den PIN musst du wie folgt beantragen:
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
Hier deine Steuernummer eingeben und dann das restliche Formular ausfüllen und absenden, daraufhin solltest du eine SMS oder E-Mail mit den PIN bekommen.
Einige Kunden bekommen eine Fehlermeldung, dass die Daten nicht übereinstimmen. Dies ist dann der Fall, wenn vorher schon mal der PIN mit einer anderen E-Mail-Adresse oder Handynummer angesucht worden ist. In diesem Fall bleibt nur mehr der Anruf bei der Grünen Nummer 803 164 (vom Festnetz) oder 06 164 164 (vom Mobiltelefon).
Wenn du es wünschst, dann schick uns deinen PIN sowie den IBAN per Mail zu. Wir weisen darauf hin, dass wir diese Dienstleistung mit 60 Euro + CIP + MWST verrechnen werden.
Wie bereits beschrieben kannst du den Antrag auch mit deiner SPID machen. In diesem Fall können wir leider gar nicht helfen.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via E-Mail wie gewohnt zu erreichen.
Für jegliche Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Rundschreiben Nr. 25 - 2020: Liste der erlaubten Tätigkeiten 26.03.2020
Bozen, am 27.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunden,
am 25. März 2020 hat der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stefano Patuanelli, eine Verordnung verabschiedet, welche die Tätigkeiten, die im Zuge der Eindämmung des Virus Covid-19, als strategisch betrachtet werden und somit zugelassen sind, neu definiert. Die Verordnung ist am 26. März in Kraft getreten und ergänzt/ändert vorangegangene Verordnungen über die vorübergehende Einstellung aller nicht strategischer Unternehmen/Tätigkeiten bis 3. April 2020.
Eine Ausnahme bilden freiberufliche Tätigkeiten, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, sowie die Tätigkeiten, die Sie aus der neuen beigefügten Tabelle entnehmen können, die als strategisch relevant eingestuft werden.
Alle anderen Unternehmen, die von der vorübergehenden Einstellung betroffen sind, müssen bis zum 28. März 2020 entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen zur Schließung treffen. Ab dem 29. März muss die Tätigkeit bis 3. April eingestellt werden. Falls eine Verlängerung der Frist oder eine Verschärfung der Maßnahmen beschlossen werden sollten, werden wir Sie eingehend informieren.
Wenn auch nicht in der beigefügten Tabelle enthalten, kann die Unternehmenstätigkeit über Home Office und/oder Smart Working aufrechterhalten werden, also wenn die Tätigkeit von Zuhause aus verrichtet wird.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via Email wie gewohnt zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Anhang
Elenco attività produttive permesse ai sensi del DM 25 marzo 2020-bilingue HK BOZEN
Rundschreiben Nr. 23-2020: Vorgehensweise Ansuchen Auszahlung Beitrag INPS – erste Klarstellungen
Bozen, am 31.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit der Mitteilung Nr. 1381 vom 26.03.2020 hat das INPS erste Klarstellungen zum Verfahren für die Beantragung der im so genannten "Cura Italia"-Dekret vorgesehenen Entschädigung von 600 Euro vorgenommen.
Die Dienste werden nur elektronisch, d.h. online, zugänglich sein, daher ist es notwendig, dass der Steuerzahler seine PIN-Nummer beim INPS beantragt.
Alternativ kann auch der Zugang „SPID“ level 2 oder höher; der elektronische Personalausweis 3.0 u.ä. verwendet werden.
In Anbetracht des in der vorliegenden INPS-Nachricht dargestellten Verfahrens scheint es so zu sein, dass Anträge nicht durch den Vermittler (sprich Wirtschaftsberater) übermittelt werden können, da der Bürger den Antrag direkt mit seiner PIN-Nummer stellen muss.
Das INPS hat allerdings auch angekündigt, eine vereinfachte Methode zum Erhalt des PINs vorzusehen. Über das Contact Center der INPS soll es möglich sein, seinen PIN in einem Schritt und relativ schnell zu erhalten, da bis dato der 2. Teil des PINs per Post zugeschickt wird, mit den entsprechenden Latenzzeiten. Diesbezüglich müssen wir noch die Mitteilung des INPS abwarten.
Wir möchten Sie auch darüber informieren, dass das MEF klargestellt hat, dass auch Gesellschafter von Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften Anspruch auf die oben genannte Entschädigung haben, während Handelsvertreter ausgeschlossen sind. Diese Beihilfe, so der MEF, betrifft nur diejenigen, die nicht bei anderen obligatorischen Sozialversicherungssystemen eingeschrieben sind (in diesem speziellen Fall bei Enasarco).
Update: Auch die Vertreter dürfen um den Beitrag ansuchen.
Empfehlung
Bitte warten Sie auf unsere Mitteilung, dass die neue INPS-Prozedur zur Ausgabe des PINs aktiv ist. Wir werden Sie umgehend informieren. Dann müssen Sie selbst den PIN beantragen, aus Gründen des Datenschutzes wird dieser NICHT an uns mitgeteilt und kann nur persönlich beantragt werden. Dieser Hinweis gilt somit auch für besagte Gesellschafter von Personen- und Kapitalgesellschaften.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via E-Mail wie gewohnt zu erreichen.
Für jegliche Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Rundschreiben Nr. 22 - 2020: Neuer Vordruck Ersatzerklärung vom 24.03.2020
Bozen, am 24.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunden,
Das Innenministerium in Rom hat das Formular zur Eigenerklärung beim Verlassen der Heimatgemeinde erneut verändert, um es den Bestimmungen des neuen Dekrets von Ministerpräsident anzupassen. Weiterhin gültige Gründe, die Heimatgemeinde zu verlassen, sind Arbeit, Gesundheit sowie absolute Dringlichkeit. Innerhalb der Gemeinde darf man sich aus Gründen der Notwendigkeit, etwa Einkaufen, bewegen.
Die Rückkehr in die Heimatgemeinde als Grund wurde aus dem Formular gestrichen, da diese mit dem neuen Dekret des Ministerpräsidenten von Sonntag sowieso nur in Zusammenhang mit einem der obenstehenden 3 Gründe erlaubt ist.
Das Dokument sieht weiterhin die Bestätigung vor, dass man selbst weder am Virus erkrankt ist oder sich in häuslicher Quarantäne befindet, auch bestätigt man mit der Unterschrift, in Kenntnis über die gesetzten Strafen zu sein.
Unterschieden wird im neuen Dokument nun zwischen Wohnsitz (residenza) und Wohnort (domicilio), obwohl dieser bei den meisten Bürgern derselbe ist.
Wir stehen für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung, weisen aber darauf hin, dass wir abwarten müssen, bis die konkreten Durchführungsbestimmungen erlassen werden.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via Email wie gewohnt zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Anhang:
modulo-autodichiarazione.200326
Rundschreiben Nr. 21-2020: Einstellung der Tätigkeiten ab 23.03.2020, INPS, Steuergutschrift Geschäftslokale
Bozen, am 23.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit gestriger Notverordnung wurde der generelle Stopp für alle Tätigkeiten verfügt. Ausgenommen sind nur mehr eine Reihe von strategischen Tätigkeiten einer Liste von rund 80 Tätigkeiten. Ausgenommen sind auch alle freiberuflichen Tätigkeiten, wobei aber grundsätzlich immer Heimarbeit / Telearbeit vorzuziehen ist.
Das Dekret regelt auch den Fall von Arbeiten, die noch dringend abgeschlossen werden müssen. Dafür gilt eine Frist bis zum Mittwoch, 25. März.
Die Schließung soll vorerst bis zum 03. April gelten. Bitte kontaktieren Sie uns, sollten Sie Fragen hierzu haben.
Wichtig erscheint uns in diesem Moment die wirtschaftliche Planung der nächsten Wochen und Monate. Es ist davon auszugehen, dass der Stopp noch einige Wochen weitergeht und dementsprechend ist vor allem die Liquidität extrem gut zu planen.
Wir bieten Ihnen an, Sie in diesen Fragen zu beraten, indem wir Ihnen Tipps und Ratschläge für das Gespräch mit den Banken und die mögliche Absicherung durch Garantiegenossenschaften geben. Bitte überlegen Sie auch, die Möglichkeiten von Lohnausgleich für Ihre Mitarbeiter zu nutzen. Bitte sprechen Sie diesbezüglich umgehend mit Ihrem Lohnberater. Wichtig ist im Moment, die Fixkosten drastisch zu senken.
Update Beiträge INPS
Nach letzten Informationen werden die Beiträge von Seiten des INPS nicht mit einem „Click day“ vergeben. Sollten die Mittel nicht ausreichen, werden diese wahrscheinlich proportional gekürzt. Nach heutigem Stand sollte es möglich sein, die Beträge über die „offiziellen Kanäle“ des INPS zu beantragen. Wir gehen davon aus, dass damit der Zugang zum „Cassetto previdenziale“ gemeint ist und somit wir das erledigen können. Der Vordruck wird derzeit allerdings noch ausgearbeitet, wir halten Sie auf dem Laufenden.
Steuergutschrift Miete von Geschäftslokalen
Unternehmen (nicht aber Freiberufler) können eine Steuergutschrift auf die Miete von Geschäftslokalen in Anspruch nehmen. Diese beläuft sich auf 60% der Miete im März und betrifft Immobilien der Kategorie C/1.
Update: Die Miete muss bezahlt worden sein!
Wir empfehlen allen, die eigenen Mietverträge zu überprüfen und uns zu kontaktieren, damit wir den Betrag berechnen und eingeben können.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via E-Mail wie gewohnt zu erreichen.
Für jegliche Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Rundschreiben Nr. 19 - 2020: Corona-Virus: Beitrag Kaufleute und Handwerker
Bozen, am 19.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunden,
wir sind nach erneutem Studium zum Schluss gekommen, dass das letzte Dekret „Cura Italia“ im Gegensatz zu unserem letzten Rundschreiben, auch für Unternehmen, Dienstleister, Handwerker und Kaufleute einen Beitrag von 600 Euro vorsieht.
Der Präsident des Vorsorgeinstitutes INPS hat zunächst allerdings angekündigt, dass möglicherweise ein „Click day“ abgehalten wird, da die zugeteilten Mittel für die schätzungsweise 4,8 Mio. Freiberufler und Unternehmer nicht ausreichen. Dieser Vorschlag wurde aber noch nicht bestätigt.
Sollte der Click Day trotzdem bestätigt werden, dann ist aller Voraussicht nach entweder der persönliche PIN beim INPS oder der SPID notwendig, um auf die persönliche Seite beim INPS zu kommen.
Sollten Sie den persönlichen PIN noch nicht beantragt haben, dann müssen Sie diesen unter https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fmyinps%2fdefault.aspx&S=S beantragen.
Sollten Sie hingegen den PIN vergessen haben, dann müssen Sie den angegebenen Link “Hai smarrito il tuo PIN” https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/smarrimento/verifica.jsp?S=S anklicken und die Anweisungen befolgen, da der PIN ausschließlich dem Inhaber selbst mitgeteilt wird.
Wir empfehlen, diesen PIN präventiv zu beantragen. Sollte es wirklich notwendig werden ist zu erwarten, dass der Service überfordert ist.
Wir hoffen aber, dass wir für jene Kunden, die uns die Vollmacht für die Verwaltung der INPS-Beiträge gegeben haben („Cassetto previdenziale“), den Antrag erstellen können. Wir werden die diesbezüglichen Neuerungen weiter verfolgen und Sie unverzüglich kontaktieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Wir entschuldigen uns, dass es im Moment etwas drunter und drüber geht, die Datenlage ist leider etwas unübersichtlich.
Wir stehen für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via Email wie gewohnt zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Rundschreiben Nr. 18 - 2020: Anleitung Zuteilung Beitrag INPS-Sonderverwaltung
Bozen, am 19.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunden,
wie in unserem Rundschreiben Nummer 17/2020 berichtet, wird den Unternehmern und Freiberuflern mit INPS-Pensionsversicherung ein Beitrag von 600 Euro gewährt. Der Präsident des Vorsorgeinstitutes INPS hat angekündigt, dass es hier allerdings eines „Click days“ bedarf, da die zugeteilten Mittel für die schätzungsweise 4,8 Mio. Freiberufler nicht ausreichen.
Das diesbezügliche Rundschreiben von Seiten des INPS steht noch aus. Sicher scheint, dass der PIN INPS benötigt wird. Da nach heutigem Stand jeder persönlich teilnehmen muss, muss sich jeder Kunde selbst anmelden. Wir können das leider nicht für Sie übernehmen, weil wir nicht gleichzeitig für alle Kunden klicken können und somit die Chancen gering wären.
Sollten Sie den PIN noch nicht beantragt haben, dann müssen Sie diesen unter https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fmyinps%2fdefault.aspx&S=S beantragen.
Sollten Sie hingegen den PIN vergessen haben, dann müssen Sie den angegebenen Link “Hai smarrito il tuo PIN” https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/smarrimento/verifica.jsp?S=S anklicken und die Anweisungen befolgen, da der PIN ausschließlich dem Inhaber selbst mitgeteilt wird.
Wir möchten klarstellen, dass aus Erfahrung unter diesen Umständen der Zuschlag keineswegs sicher ist.
Wir stehen für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via Email wie gewohnt zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Rundschreiben Nr. 17 - 2020: Beitrag INPS-Sonderverwaltung, Steuergutschrift Mieten
Bozen, am 19.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunden,
es zeichnen sich erste konkrete Maßnahmen auf der Grundlage der Notverordnung „Cura Italia“ ab, siehe unser gestriges Rundschreiben.
Wie gestern berichtet, wird den Freiberuflern mit INPS-Pensionsversicherung ein Beitrag von 600 Euro gewährt. Der Präsident des Vorsorgeinstitutes INPS hat angekündigt, dass es hier allerdings eines „Click days“ bedarf, da die zugeteilten Mittel für die schätzungweisen 4,8 Mio. Freiberufler nicht ausreichen.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass der voraussichtliche Beitrag ausschließlich Freiberufler, Kaufleute und Handwerker betrifft, die in die INPS als Pensionsvorsorge einzahlen und keine andere Versicherung haben. Nicht betroffen sind folglich alle, die zusätzlich angestellt sind oder eine Pension beziehen.
Ausgenommen zudem alle Freiberufler mit eigenen Pensionsverwaltungen wie Architekten, Rechtsanwälte, Ärzte, Geometer, usw. Die Meldung im WIKU von gestern ist somit als nicht zutreffend anzusehen. Die betroffenen Kunden werden wir getrennt anschreiben.
Steuergutschrift Mieten
Für Unternehmer (Kaufleute/Handwerker) ist ein Steuerguthaben in Höhe von 60% der Miete des Monats März vorgesehen, beschränkt auf Mieten für Immobilien Katasterkategorie C1 (Geschäfte). Nach heutigem Stand ist hierfür kein Ansuchen notwendig.
Wir stehen für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Interne Mitteilung
Wenn Sie uns im Büro nicht erreichen, sind wir auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via Email zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Circolare n. 16 - 2020: Decreto legge “Cura Italia” del 16.03.2020
Bozen, am 17.03.2020
Stimati clienti,
il consiglio dei ministri ha emanato il decreto "Cura Italia". Pubblichiamo i punti più salinenti per i nostri mandanti.
DISPOSITIVI MEDICI – CONTRIBUTI - Art. 5
Sono previsti contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore:
- delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente in corso di conversione).
REQUISIZIONI di ALBERGHI ed ALTRI IMMOBILI - Art. 6
Capo della Protezione civile
Il decreto dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad esempio, i macchinari necessarie per le terapie intensive), occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:
- la requisizione potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020, oppure fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza;
- i beni mobili che con l’uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà;
- la requisizione in uso non può durare oltre 6 mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di tale termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, o in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine;
- contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta, come segue:
- in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100% di tale valore;
- in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a 1/60 del valore calcolato per la requisizione in proprietà;
- se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario dev'essere provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza.
Prefetti
I Prefetti possano provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. I Prefetti dovranno disporre anche in merito alle relative procedure indennitarie. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto è tenuto a corrispondere al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Al riguardo la norma precisa quanto segue:
- l’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore;
- la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza;
- se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza;
- in caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, o fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.
PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM - Artt. 26, 93
È riconosciuta un’indennità di 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda.
Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI alle GESTIONI SPECIALI dell'AGO - Artt. 27, 30
La norma riconosce un’indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è erogata - nei limiti degli importi stanziati - dall’Inps, previa domanda.
Aspetti fiscali
Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.
Divieto di cumulo
Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (v. sopra).
TERZO SETTORE - Art. 34
Adeguamento statuti
Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Approvazione dei bilanci
Si prevede inoltre che per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all’interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Imprese sociali
Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali dovranno adeguarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
PROFESSIONISTI - CASSE di PREVIDENZA PRIVATE - Art. 43
È prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.
FONDO di GARANZIA PMI - Art. 48
Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi:
- la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l'obbligo di versare le commissioni per l'accesso al Fondo;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- fatto salve le esclusioni già previste all'art. 6, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al D.M. 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
- la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso del 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA - Art. 53
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.
CONFIDI - AGEVOLAZIONI FISCALI - Art. 50
Si prevede la possibilità per i Confidi di cui all'art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell’organismo di cui al successivo art. 112-bis, dai contributi per i fondi interconsortili.
CESSIONE di CREDITI DETERIORATI - INCENTIVI FISCALI - Art. 54
Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, “L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale”.
In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare in credito d’imposta una quota di DTA riferite a:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
“Debitore inadempiente”
Una norma del decreto-legge specifica che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
Esclusioni
La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
CREDITO all'ESPORTAZIONE - Art. 52
Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetta “riassicurazione MEF-SACE”).
MICROIMPRESE E PMI – CREDITO - Art. 55
Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR - SOSPENSIONI - ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE - Art. 57
L'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (attualmente all'esame del Parlamento), ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonché per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Ora, il decreto-legge in commento estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti:
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
La sospensione è limitata:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Ripresa della riscossione
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020
oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già versato.
Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)
Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto già versato.
SOSPENSIONI GENERALIZZATE - Art. 58
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
- diversi dai versamenti;
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Dichiarazione annuale Iva
Pertanto è rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Dichiarazione precompilata
Relativamente ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, si applica l’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (ora all'esame del Parlamento). Pertanto, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.
Ripresa della riscossione
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
RITENUTE d'ACCONTO – ESCLUSIONI -Art. 58
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Adempimenti
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a:
- rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
- versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
PREMIO ai LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 60
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Adempimenti
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973:
- riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.
NEGOZI e BOTTEGHE - CREDITO d'IMPOSTA - Art. 62
Introdotto inoltre un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare:
SOGGETTI INTERESSATI | Esercenti attività d’impresa |
MISURA del CREDITO d'IMPOSTA | 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. |
ESCLUSIONI | Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. |
BONUS PUBBLICITÀ - Art. 95
Per il triennio 2020-2022, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.
CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI - Art. 65
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (*);
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (*);
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (*);
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’ 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
(*) Ripresa della riscossione
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
“ROTTAMAZIONE-TER” - “SALDO e STRALCIO” - Art. 65
Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento:
- del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” ( 3, commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019);
- del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” ( 1, comma 190, Legge n. 145/2018).
DOCUMENTI di IDENTITÀ - Art. 101
Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).
SERVIZI POSTALI - Art. 105
Invii raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, comma 2, D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261)
Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Notificazione a mezzo posta (Legge 20 novembre 1982, n. 890; art. 201 , D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
L’operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
SOCIETÀ - APPROVAZIONE del BILANCIO - Art. 103
Proroga del termine
In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Semplificazioni
Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere:
- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie;
- che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Wir stehen für alle weiteren Fragen gerne zur Verfügung, weisen aber darauf hin, dass wir abwarten müssen, bis die konkreten Durchführungsbestimmungen erlassen werden.
Interne Mitteilung
Wir sind auf den Nummern +39-349-6430640 (Katrin) und +39-333-6774846 (Peter) sowie via Email wie gewohnt zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Rundschreiben Nr. 15 - 2020: Aufschub Steuerzahlungen vom 16.03.2020
Bozen, am 16.03.2020
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
im Laufe des heutigen Tages sollte die Notverordnung zum Aufschub der heutigen Zahlungen erlassen werden. Wir möchten betonen, dass diese im Moment des Verfassens dieses Rundschreibens konkret noch nicht erlassen wurde (was wir andererseits schon gewohnt sind).
Der Inhalt des Dekretes müsste wie folgt lauten:
- Alle Zahlungen von Steuern und Abgaben (z.B. Lohnsteuern, Quellensteuern, MWST, INPS, INAIL, usw.) mit heutiger Fälligkeit werden zunächst auf den März aufgeschoben;
- Für Unternehmen und Freiberufler mit einem Jahresumsatz von weniger als 2 Mio. Euro im Zeitraum 2019 werden die Zahlungen mit Fälligkeit März und April auf den Mai aufgeschoben;
- Ebenso werden die Zahlungen von Unternehmen und Freiberuflern in den besonders betroffenen Branchen wie Tourismus, Sport, Unterhaltung (Restaurants, Bars, Sportclubs, Kinos, … die Liste ist sehr lang) auf den 05. aufgeschoben.
- Die Zahlung am 31.05. erfolgt ohne Strafen und Zinsen und kann auf Wunsch auf 5 Raten aufgeteilt werden.
Wenngleich die Bemühungen sicherlich wichtig sind, um Liquidität für die Unternehmen zu schaffen, so ist es doch verwunderlich und ärgerlich, dass diese Maßnahmen immer in der letzten Minute erlassen werden, wo viele Unternehmen die Zahlungen bereits durchgeführt haben.
Interne Mitteilung
Wir sind weiterhin eingeschränkt aktiv. Wir sind zwar nicht mehr im Büro, Sie erreichen uns aber auf den Mobiltelefonen +39-349-6430640 (Katrin) oder +39-333-6774846 (Peter) sowie per eMail.
Wir versuchen allen Verpflichtungen so gut wie möglich nachzukommen, alle Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus.
Mit freundlichen Grüßen
Für jegliche Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller