Circolare #21-2022: Contributi per il consumo di energia elettrica e gas per imprese
Stimati clienti,
l’articolo 1 del Dl 144/2022, ricalcando analoghe misure adottate nei mesi scorsi, conferma i contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il prolungamento, questa volta, è per due mesi, non i “soliti” tre.
Credito imposta per energia elettrica:
La misura del bonus è incrementata di 15 punti percentuali e attraverso una sensibile riduzione del requisito della potenza minima disponibile del contatore (da 16,5 a 4,5 kW).
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il I e II trimestre 2022).
Il credito risultava invece pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di aprile fino settembre 2022.
Credito imposta per energia elettrica:
Lo stesso bonus del 40% (in precedenza, era del 25%) sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta anche alle imprese diverse da quelle gasivore, sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Imprese energivore:
Per le imprese „energivore“ sono previsti altri contributi. Dette imprese sono elencati nel allegato 1 del Decreto Mise del 21 Dicembre 2021.
Modalità di utilizzo:
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 in esame, qualora l'impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 (nonché per i mesi aprile - settembre).
Il crediti di imposta sono inserito come segue:
- "6963": Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022);
- "6970": Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- "6985": credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
- "6964": Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022);
- "6971": Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- "6986": credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
- "6965": Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 23 del 30.05.2022)
- “6972”: Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
- "6987": credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
Trattamento fiscale:
I predetti crediti d’imposta sono accomunati dalle stesse caratteristiche:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) entro il 31 marzo 2023 (dopodiché decadono);
- non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);
- possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia.
Comunicazione Agenzia Entrate:
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.
Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer
Dr. Peter Göller
Circolare n. 19-2022: Modifiche Fringe Benefit - Aumento a 600 Euro per l'anno 2022
Gentile Cliente,
per tutto il 2022 il valore delle prestazioni in esenzione fiscale e previdenziale dal datore di lavoro al lavoratore dipendente è stato incrementato da 258,23 euro annui a 600,00 euro.
Tali indennità potranno essere concesse anche nel 2022 per pagare le bollette di acqua, luce e gas, sempre rispettando il massimale complessivo di € 600,00.
Il buono carburante di 200 euro, tuttavia, non conta ai fini di questo limite massimo.
I contributi (regali) devono tener conto di tutti le liberaalità come per esempio regali di Natale, pranzi aziendali, assicurazioni volontarie, ecc. concessi in un anno solare.
Segnaliamo che, contrariamente al limite "normale", in caso di superamento del limite massimo nel 2022, NON tutte le liberalità saranno soggette a tassazione e contributi previdenziali anche al di sotto del limite massimo!
Cordiali saluti
dott.ssa comm. Katrin Hofer
dott. comm. Peter Goeller
Circolare n. 18-2022: Interventi per la promozione della digitalizzazione delle microimprese (2022-2023)
Gentile Cliente,
con la presente segnaliamo che la Provincia Autonoma ha deciso di promuovere iniziative per la digitalizzazione delle microimprese.
A chi è rivolto:
L'opzione di finanziamento si applica a tutte le imprese individuali, società di persone o enti che sono iscritte nel registro delle imprese e svolgono attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi o turistica come attività principale e occupano un massimo di cinque dipendenti. Sono inclusi anche tutti i liberi professionisti entro i primi cinque anni di inizio attività. Le domande possono essere presentate tramite PEC Mail entro il 31 ottobre 2022.
Quali investimenti sono riconosciuti:
Gli investimenti devono riguardare strutture operative che si trovano in Alto Adige. La domanda può essere presentata per le seguenti spese:
- sito web della Società e altre forme di commercio elettronico;
- consulenza e formazione;
- acquisto di software
Attenzione: Il software deve essere inserito nel registro cespiti. Non è stato ancora chiarito cosa accada agli sogetti forfettari che non tengono i registri o se siano ammissibili anche i software acquistati tramite abnonnamenti.
Somma dell'investimento:
L'investimento minimo deve essere di € 2.000 (IVA esclusa).
L'investimento massimo riconosciuto è di € 10.000. Gli investimenti devono riferirsi agli anni 2022 e 2023. Può essere presentata una sola domanda per azienda.
Importo del contributo:
Il contributo ammonta al 60% delle spese deliberate. Le domande vengono elaborate cronologicamente fino ad esaurimento degli importi disponibili: € 2.000.000 per il 2022 e € 4.000.000 per il 2023.
Ulteriori informazioni su: Interventi per la promozione della digitalizzazione delle microimprese (2022-2023) | Servizi dalla A alla Z | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Cordiali saluti
Dott.ssa Comm. Katrin Hofer
Dott. Comm. Peter Göller
Circolare n.17-2022: Contributo 200 euro per redditi inferiori a 35.000 euro
Gentile Cliente,
il Decreto Legislativo 50/2022 (cd DL “Aiuti”) introduce un contributo di 200 euro a favore di lavoratori, pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
L'importo è già stato versato a dipendenti e pensionati con la loro retribuzione/pensione. Non devono fare altro. Tuttavia, devono verificare se nel 2021 non hanno superato il limite di reddito di 35.000 euro, ad esempio attraverso altri redditi.
Tale contributo una tantum è concesso anche agli imprenditori e ai liberi professionisti, sia iscritti all'INPS che ad un istituto pensione privato.
Il contributo è concesso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che:
- non hanno beneficiato del compenso di cui agli articoli 31 (Contributo per i dipendenti) e 32 (Contributo per i pensionati);
- non hanno superato il limite di reddito di 35.000 euro nel 2021 nel periodo d'imposta 2021.
La domanda deve essere presentata tramite il sito INPS o presso il rispettivo fondo pensione.
Domande per imprenditori e liberi professionisti tramite INPS:
La domanda deve essere presentata online e tramite SPID sul sito INPS (www.inps.it).
È probabile che siano necessari i seguenti passaggi (non ancora attivi):
- Vai al sito dell'INPS (www.inps.it);
- Vai su "Entra in MyINPS" (in alto a destra della home page);
- Accedi al servizio autenticandoti con le tue credenziali SPID o con Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Clicca su "Prestazioni e servizi"
- Seleziona la voce "Servizi" (la prima della seconda colonna delle opzioni selezionabili)
Dai servizi raggruppati sotto la lettera "P", scegli la voce "Prestazioni a sostegno del reddito - Domande".
Domande per liberi professionisti tramite il proprio fondo pensione:
Ciascun istituto di previdenza determina autonomamente le modalità. Di norma, la domanda deve essere compilata online tramite il sito web della cassa pensione.
Importante:
Allo stato attuale, le domande dovrebbero essere presentate dal 15 settembre. Poiché i fondi sono limitati e le domande vengono elaborate in ordine di presentazione, la domanda deve essere presentata il 1o giorno.
Nel frattempo, dovresti assicurarti che il tuo SPID funzioni, tutte le password e le credenziali siano aggiornate e accessibili in modo che la domanda possa essere presentata rapidamente.
Update 14/09/2022
La domanda non può essere presentata prima del 20.09.2022 ma entro e non oltre il 30.11.2022.
Sono state stanziate risorse sufficienti per evitare la corsa al bonus di un ansiogeno click day.
Update 20/09/2022
La domanda non può essere presentata prima del 26.09.2022 ... che dio ce la mandi buona....
Se necessario, ti chiediamo di contattarci telefonicamente (0471/980291), via email a info@profitax.it o il tuo referente per la contabilità in modo da poterti informare del tuo reddito per l'anno 2021.
Facciamo presente che non siamo abilitati a presentare la domanda per tuo conto in quanto questa può essere presentata solo con il SPID personale. Eventuali consulenze in merito saranno addebitate.
Siamo a tua disposizione per qualsiasi domanda.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Circolare #53-2020: Ordinanza Presidente Giunta Provinciale n. 69/2020 del 12/11/2020
Gentili clienti,
il 12 novembre 2020, il Presidente della giunta provinciale ha pubblicato il decreto n. 69/2020 relativo a nuove misure contro il coronavirus. Lo abbiamo pubblicato sulla nostra homepage al seguente link
Entrerà in vigore già oggi (13.11.2020) a mezzanotte ed è valida fino il 29 novembre incluso!
Si prega di leggere il regolamento, prestando particolare attenzione ai seguenti punti:
- Sostanzialmente sono sospese tutte le attività!
Eccezioni:
- e attività ammesse in base all’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 68 dell’8.11.2020;
- Tutte le attività elencate nel allegato 1 (vedi ordinanza da pagina 9 in avanti);
- Attività delle filiere per le quali è richiesta una comunicazione all'indirizzo indicato domanda.ord@pec.prov.bz.it;
- Per tutte le attività ammesse devono essere evitati i contatti con i clienti;
- Le attività produttive negli stabilimenti possono essere esercitate esclusivamente per il completamento di prodotti già ordinati, senza alcun contatto con il cliente e nel rispetto delle misure di sicurezza;
- Le attività professionali attuano il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per collaboratrici e collaboratori per le attività che possono essere svolte al in modalità a distanza;
- È consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- sono consentite le attività a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti;
- I cantieri devo essere chiusi, ad eccezione di quanto segue:
- lavori di costruzione per i servizi pubblici di base;
- cantieri per infrastrutture pubbliche;
- cantieri per la riparazione dei danni, la manutenzione e la riparazione;
- cantieri di particolare urgenza o importanza strategica, la cui chiusura comporterebbe danni di comprovata rilevanza (è richiesta la notifica al governatore della provincia);
- Sono consentiti i lavori di chiusura dei cantieri, nonché i lavori per garantire che i lavori di costruzione siano già stati eseguiti;
- Sono ammesse le attività dell'industria aerospaziale e della difesa, nonché altre attività di importanza strategica per l'economia nazionale.
- Per tutti i cantieri, oltre alle norme e ai protocolli di sicurezza già in vigore, si applicano le seguenti misure più severe:
- Riduzione dei contatti sociali attraverso il pranzo obbligatorio in cantiere;
- incontri di cantiere online o all'aperto con maschera e distanza;
- misure per ridurre il numero di persone nelle auto aziendali e per ridurre e separare i gruppi di lavoro.
- Per tutte le attività economiche consentite e nei cantieri vale il divieto di contatto con clienti. Inoltre, le seguenti misure più severe devono essere incluse in tutti i protocolli di sicurezza:
- Per ridurre il numero di persone, deve essere applicata la regola del 1/10.
- Le misure per la pulizia e la disinfezione dei luoghi di lavoro saranno intensificate.
- Solo il personale che partecipa allo screening COVID del 20/11/202 organizzato dal Servizio Sanitario dello Stato può è ammesso nei posti di lavoro / cantieri.
Dopo la segnalazione al suddetto indirizzo di posta elettronica, l'azienda non deve attendere l'approvazione, ma può proseguire la propria attività senza interruzioni. Se, nel corso di un'ispezione dell'autorità, si riscontra che l'attività non può essere svolta, l'attività deve essere interrotta.
Settore ristorazione
Per il settore ristorazione (comprese pasticcerie e gelaterie) continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 68/20. Sono sospese le attività delle aziende che hanno contratti di servizio per la consegna dei pasti a forza lavoro / operai (mense). Tuttavia, queste aziende possono ancora fornire pasti (ad es. in cantiere o in azienda).
Il nostro ufficio rimane aperto per questioni urgenti e comunque siamo raggiungibili tramite telefono e email come di consueto. Comunque raccomandiamo di evitare ogni contatto non strettamente necessario.
Circolare #41-2020: Contributo a fondo perduto di cui al DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”)
L’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/corrispettivi subite nel mese di aprile.
Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in materia con la circ. 13.6.2020 n. 15.
2 soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, “titolari di partita IVA” (salvo le specifiche esclusioni previste).
Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti:
- imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa);
- società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche:
- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
- le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa;
- le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.
Esclusioni
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.4.2020;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), vale a dire i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo;
- ai professionisti iscritti agli Ordini;
- ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate 15/2020).
3 condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
3.1 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Per ragioni di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento ai dati del modello REDDITI 2020.
Le istruzioni per la compilazione dell’istanza di riconoscimento del contributo hanno affermato che:
- per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare il volume d’affari;
- per i distributori di carburanti, rivenditori di giornali e di tabacchi, l’ammontare dei ricavi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
- per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
3.2 calo del fatturato/corrispettivi
Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo e circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2):
- la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
Esclusioni
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:
- i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
- i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso (es. terremoto), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).
4 misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
- 000,00 euro, per le persone fisiche;
- 000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 (al 30.4.2019), il contributo è così determinato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020):
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativa” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati per il 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece “positiva” o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019 (al 30.4.2020) spetta il contributo minimo.
5 irrilevanza fiscale del contributo
Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio, che non rileva però, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
6 procedura per accedere al contributo
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’istanza all’Agenzia delle Entrate:
- dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività, per conto del soggetto deceduto);
- mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Prima di procedere all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli a cui segue:
- una “prima ricevuta”, che attesta soltanto la presa in carico dell’istanza (oppure il suo scarto) a seguito dei controlli formali dei dati;
- una “seconda ricevuta” (rilasciata entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilascio della “prima ricevuta”), previa l’effettuazione di ulteriori controlli (es. verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente coincida con quello dell’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato nell’istanza), che attesta l’accoglimento dell’istanza cui segue poi l’accreditamento del contributo oppure lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto.
7 erogazione del contributo
Il contributo a fondo perduto è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.
Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19.
8 controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:
- il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;
- controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
9 sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate:
- recupera il contributo non spettante;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
10 recupero dell’agevolazione
L’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
Circolare #38 - 2020: Decreto rilancio pubblicato il 19.05.2020
Bolzano, lì 25.05.2020
Gentile cliente,
È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
1 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
1.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:
- relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
- fino al 36.2020, invece che fino al 31.5.2020.
1.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | - | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. | 1.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
1.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.
Ritenute non operate | Vecchio termine di versamento | Nuovo termine di versamento |
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
· nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; · nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. |
31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
· dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’; · nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020. |
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta |
2 Esclusione dei versamenti IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
2.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).
Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.
2.2 Ammontare dei Versamenti esclusi
2.2.1 Determinazione del saldo 2019
Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).
2.2.2 Determinazione del primo acconto 2020
La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:
- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:
- 000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
- 000,00 euro, per i soggetti ISA.
2.3 Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo
Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
Riprendendo l’esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.
3 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
4 INDENNITÀ per autonomi, collaboratori e dipendenti
Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).
4.1 Indennità per il mese di aprile 2020
Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.
4.2 Indennità per il mese di maggio 2020
Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.
Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.
4.3 Indennità per i lavoratori domestici
È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.
5 Contributo a fondo perduto
Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.
Sono tuttavia esclusi:
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.
5.1 condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
5.2 Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
- 000,00 euro, per le persone fisiche;
- 000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
5.3 Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.
6 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO
Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:
- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.
L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
7 Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.
7.1 Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
7.2 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
8 credito d’imposta per la sanificazione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
9 Credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi
Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.
10 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
10.1 Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Limiti di spesa
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus
La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
- dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Miglioramento della classe energetica dell’edificio
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
10.2 Interventi antisismici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
10.3 Impianti solari fotovoltaici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
10.4 COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
10.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tipologie di interventi agevolati
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
- effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
11 misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.
11.1 Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19
L’art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche all’art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.
In sintesi, i principali interventi riguardano:
- l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Estensione dei trattamenti
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:
- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell’art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto “Rilancio”)
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.
Ampliamento del novero dei beneficiari
Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall’art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”).
ANF per i beneficiari di assegno ordinario
Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Obbligo di consultazione sindacale
La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell’art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge.
Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO
Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.
Misure speciali per la CISOA
Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.
I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
12 Novità in materia di CIG in deroga
L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.
Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
12.1 Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
L’art. 60 del decreto “Rilancio” attribuisce alle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:
- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.
Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.
13 PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
L’art. 93 del decreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
- di sostituzione di altri lavoratori, o
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore domanda.
Cordiali saluti
Circolare #34-2020: AVVISO IMPORTANTE Chiamate abusive “INPS”
Gentile cliente,
con la presente vi informiamo che al momento si stanno verificando chiamate fraudolenti dove il chiamante finge di essere dipendente INPS e chiede dati personali come codice fiscale e/o le coordinate bancarie. Se dovesse ricevere tali chiamate, raccomandiamo di solo confermare dati indicati dalla persona stessa e ma mai di fornire i Su dati personali. Se ha già ricevuto il PIN, con elevata probabilità si tratta di una chiamata fraudolenta.
Facciamo presente che l'INPS è già in possesso di questi dati e in caso di chiamata chiede solo la correttezza dei dati in loro possesso. Per esempio non viene mai chiesto il codice fiscale personale, ma viene fornito dall'INPS e viene chiesto se il dato in loro possesso sia quello corretto.
Restiamo a vostra disposizione.
Elenco settori maggiormente colpiti dalla crisi (art. 61, d.l. 18/2020)
- alberghi, agenzie di viaggio, tour operator;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11.
- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (art. 61, d.l. 18/2020).
Circolare #31-2020: Domanda di assegnazione SPID, novità contributo Provincia di Bolzano
Bolzano, lì 17 aprile 2020
Gentile cliente,
al momento pare che le domande per il contributo della Provincia debbano essere presentate utilizzando lo SPID (sistema pubblico identità digitale).
Stiamo ancora esaminando se è possibile che Lei ci possa fornirci una procura anche senza accesso SPID. Se del caso, possiamo presentare la domanda per Lei senza che il Sua SPID.
Vorremmo sottolineare nuovamente che lo SPID è strettamente personale, quindi non possiamo richiederlo per Lei.
Suggerimento: Con lo SPID non solo può presentare la presente domanda, ma può anche usarla per chiedere il contributo “Covid” di 600 euro dall'INPS in caso di problemi con il PIN INPS. Inoltre garantisce l’accesso a tanti servizi pubblici come il per il trasporto pubblico locale, l'iscrizione dei bambini a scuola, ecc.
Puoi trovare di più su: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
1 Richiedi SPID, provider
Per richiedere lo SPID, Lei ha diverse opzioni e provider:
- Poste Italiane: https://posteid.poste.it/.
La registrazione deve essere effettuata sulla homepage indicata. L'autenticazione finale avviene presso l'ufficio postale più vicino. Abbiamo pubblicato le istruzioni per la registrazione sul nostro sito internet (https://hofer-goeller.com/?post_type=wpdmpro&p=83684&preview=true).
Il vantaggio di questo provider è che l'autenticazione finale, limitato al periodo della crisi Corona, può essere effettuata anche tramite video sul proprio PC;
- Tramite firma digitale / carta nazionale di cittadino tramite https://identitadigitale.infocert.it/welcome/. Anche con questo provider offre l'attivazione diretta.
4) Camera di Commercio di Bolzano: http://www.hk-cciaa.bz.it/it/servizi/digitalizzazione/servizi-digitali/identit%C3%A0-digitale-spid.
La list di altri provider trovi su https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Attenzione: Non tutti i provider sono gratuiti !!!
2 Aggiornamento contributi Corona
La Provincia Autonoma ha leggermente modificato le disposizioni per i contributi promessi. Si prega di leggere le normative attuali su https://hofer-goeller.com/circolare-n-30-2020-differimento-pagamento-imposte-prima-informazione-contributi-provincia-autonoma/?lang=it.
Da lunedì 20 aprile 2020 dovrebbe essere possibile presentare le prime domande. La scadenza per la presentazione è prevista per settembre 2020.
Vi preghiamo di contattarci se desiderate che facciamo la domanda per voi.
3 Comunicazione interna
Lei ci può chiamare ai numeri + 39-349-6430640 (Katrin) e + 39-333-6774846 (Peter), nonché via e-mail.
4 Nuovo sito Hofer & Göller
Abbiamo pubblicato il nostro nuovo sito internet. Su www.hofer-goeller.com troverà le nostre circolari attuali, notizie e ulteriori informazioni.
Siamo a disposizione per qualsiasi domanda tu possa avere in qualsiasi momento.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller