#AltoAdigesiriparte: da martedì (21.04.20) possibile chiedere crediti alle banche

mprese, famiglie e associazioni da martedì 21 aprile possono chiedere alle banche prestiti immediati e mutui per ammortizzare gli effetti economici dell'emergenza Covid-19. I moduli presso banche.

Vedi il link

http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=637823


Circolare #32 - 2020: Misure per garantire liquidità alle imprese - garanzie statali

Gentile cliente,

sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. 23/2020 cosiddetto “Decreto Liquidità” contenente misure a sostegno dell’economia. I punti più importanti sono:

  • Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la prestazione di garanzie;
  • Proroga del pagamento di imposte e contributi;

Importante: Tutti le misure sottostanti devo passare dagli istituti di credito. Pertanto consigliamo di contattare la vostra banca in caso di necessità.

1           Liquidità alle imprese

La misura più importante del provvedimento riguarda le garanzie prestate alle imprese per finanziamenti. Di seguito descriviamo brevemente le varie possibilità.

2           Fondo centrale di Garanzia

Le misure da poco introdotte con il D.L. 18/2020 relative alle garanzie per PMI vengono abrogate e sostituite con nuove norme. Tali norme prevedono in generale garanzie per finanziamenti per un massimo di sei anni, con rimborso a partire dal terzo anno (preammortamento max. di 24 mesi). Le misure riguardano per ora finanziamenti erogati fino al 31 dicembre 2020.

2.1         Finanziamenti fino a 25.000 Euro

Per imprese e professionisti sono previste garanzie gratuite del 100% per importi fino a 25.000 Euro. Il finanziamento però non può essere maggiore del 25% dei ricavi del 2019, quindi il massimale di 25.000 Euro è ottenibile soltanto se si sono realizzati nel 2019 almeno 100mila Euro di ricavi. La garanzia viene fornita automaticamente dal Fondo di Garanzia per cui le procedure dovrebbero essere rapide. Possono richieder la garanzia le PMI.

Attenzione: per tale misura è richiesto il benestare della Commissione Europea, onde per cui ci vorrà qualche giorno affinché diventi operativa.

2.2         Finanziamenti fino a 800.000 Euro per PMI

Anche per i finanziamenti ad imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di Euro le garanzie gratuite possono arrivare al 100% in combinazione tra Fondo Garanzia (90%) e consorzi garanzia fidi locali (Confidi o Garfidi). Anche in questo caso il finanziamento garantito non potrà essere superiore al 25% dei ricavi 2019, cosicché il finanziamento potrà essere al massimo di 800mila Euro (25% di 3,2 milioni di Euro). Condizione per l’ottenimento della garanzia e il rilascio di autodichiarazione del percipiente di essere stato danneggiato dall’emergenza da CoViD19.

2.3         Garanzie per rinegoziazioni del debito

In caso di rinegoziazione di finanziamenti preesistenti è concessa una garanzia statale, in combinazione con un locale consorzio di garanzia, del 90% (dell’80% in assenza di via libera della Commissione Europea), se tale nuovo finanziamento è superiore di almeno il 10% a quello precedente. Resta il limite della durata massima di sei anni per questa misura.

2.4         Finanziamenti fino a 5 milioni di Euro per imprese fino a 499 dipendenti

Le imprese fino a 499 dipendenti possono richiedere garanzie statali gratuite del 90% per finanziamenti fino a 5 milioni di Euro, con una procedura semplificata. Le condizioni di accesso sono: il finanziamento agevolato non deve superare il doppio della spesa salariale per il 2019 oppure del 25% dei ricavi del 2019. Quale clausola di salvaguardia è richiesta una autodichiarazione che certifichi il fabbisogno per investimenti o per il capitale di esercizio nei prossimi 18 mesi (per le PMI) ovvero nei prossimi 12 mesi (per imprese più grandi fino a 499 dipendenti). Anche in questo caso si è in attesa del benestare della Comm. Europea per l’aumento della garanzia dall’80% al 90%.

2.5         Investimento nel settore turistico

Per investimenti in immobili nel settore turistico-alberghiero a partire da 500mila Euro è esplicitamente previsto che la garanzia statale per finanziamenti con una durata minima di 10 anni è cumulabile con altre garanzie (ciò potrebbe consentire un intervento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano).

3           Garanzie fornite da SACE

Per i finanziamenti di importo superiore ai 5 Milioni di Euro e per le imprese di dimensione più rilevante (oltre 499 dipendenti) è prevista la possibilità di presentare richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia di SACE. Anche in questo caso i finanziamenti devono essere di durata max. di 6 anni è l’impresa doveva essere “in bonis” a febbraio 2020. Il finanziamento garantito non deve superare un importo pari al 25% del fatturato del 2019. La garanzia è pari al 90% dell’importo finanziato se l’impresa non occupa più di 5.000 dipendenti e il fatturato non è superiore a 1,5 miliardi di Euro. Per imprese più grandi sono previste garanzie di importo progressivamente più basso. Queste garanzie non sono gratuite.

Per potere godere delle suddette agevolazioni sono richieste alcune condizioni tra cui il divieto di distribuzione di dividendi e l’impegno a mantenere il livello occupazionale.

In passato peraltro l’accesso alle garanzie SACE è stato legato ad un impegno amministrativo-burocratico notevole.

4           Sostegno all‘export

Finanziamenti destinati al sostegno dell’export saranno garantiti in comune tra Stato e SACE al 100%.

5           Comunicazione di servizio

Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore domanda.

Cordiali saluti

Dr. Katrin Hofer                                                                                     Dr. Peter Göller


News: Chi può lavorare

Stimati clienti,

riceviamo a un gran numero di domande, se la propria attività è autorizzata a lavorare ora o meno. C'è ovviamente molta incertezza su quali attività possano o meno essere svolte attualmente. Ci preme sottolineare ancora una volta che solo le aziende e i liberi professionisti inclusi nella tabella ATECO allegata sono autorizzati a svolgere il proprio lavoro. Ecco l'elenco ufficiale:

200410 DPCM proroga 03-05-2020 – tabella attivita

200410-ATECO-consenti-vietati

Tuttavia, è anche possibile che vengano svolte attività che non sono incluse nella tabella ATECO limitata menzionata, ma che sono necessarie per mantenere la catena di approvvigionamento "filiera".

Esempio se un'attività autorizzata in base alla tabella ATECO richiede un servizio preparatorio per poter continuare o svolgere la propria attività, è possibile effettuare la propria attività, anche se non incluso nella tabella ATECO.

Per poter svolgere l'attività, è necessario inviare preventivamente una notifica al Prefetto, dove tra l'altro viene indicato il cliente, per il quale viene svolta l'attività e perché (modello vedi allegato).

Sul sito web del Prefetto della Provincia di Bolzano è presente un modello bilingue in Word, che deve essere inviato in anticipo al Commissario governativo tramite PEC.

Consigliamo di stampare questa lettera con la ricevuta di consegna della PEC (da distribuire anche ai dipendenti) in modo da poterla esibire in sede di controllo. Naturalmente devono essere osservate tutte le misure di sicurezza e di igiene basate su CODIV19.

Link al sito del Prefetto:

http://www.prefettura.it/bozen/contenuti/Coronavirus-8623176.htm

Link „Decreto Liquidità“:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=jB0o-sNOccw12Ro7OuRCBQ__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Cordiali saluti

Katrin Hofer                           Peter Göller

Allegato

Modello_A_Filiere_BILING_NEU_dpcm_10.04.2020


Circolare #30 - 2020: Differimento pagamento imposte, prima informazione contributi provincia autonoma

Bolzano, lì 14.04.2020

Gentile cliente,

già con il decreto legge 18/2020 erano stati rinviati alcuni versamenti scadenti al 16 marzo 2020, così come i termini di alcune dichiarazioni/comunicazioni. Tale rinvio viene ora previsto per talune scadenze dei mesi di aprile e maggio, ampliando la platea dei soggetti coinvolti.

1           Versamenti

I versamenti delle ritenute e delle addizionali IRPEF (per lavoratori dipendenti e assimilati, quali ad es. amministratori), dell’IVA, dei contributi previdenziali e INAIL, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, sono sospesi fino al 30 giugno 2020. La sospensione viene concessa alle seguenti condizioni:

  • per imprese (e professionisti) con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di Euro: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi IVA nel mese di marzo 2020 o nel mese di aprile 2020 rapportato allo stesso mese dell’anno precedente di almeno il 33%;
  • per imprese con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019: diminuzione del fatturato a marzo o aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 di oltre il 50%.

Quindi, per la scadenza del 16 aprile si prende a riferimento il fatturato marzo 2020/marzo 2019 e per quella del 16 maggio 2020 il fatturato di aprile 2020/aprile 2019.

La sospensione non si applica per le imprese costituite dopo il 31 marzo 2019.

Attenzione: la sospensione vale soltanto per le imposte ed i contributi indicati; ad esempio le ritenute su provvigioni di agenti o su redditi di capitale ecc. sono da versare regolarmente come per l’ultima proroga di marzo.

I pagamenti sospesi andranno versati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate di uguale importo senza interessi. Regole particolari valgono per le imprese che operano nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali la sospensione opera indipendentemente dal livello dei ricavi/compensi 2019 sempre, se il fatturato nel suddetto e diminuito di oltre il 33%.

2           Ritenute

Professionisti ed agenti di commercio con ricavi nel 2019 fino a 400.000 a determinate condizioni possono chiedere al soggetto mandante/committente di non operare la ritenuta per gli importi liquidati nel periodo che va dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

3           Acconti di imposta 2020

Chi a giugno 2020 in previsione di un minore reddito imponibile per il 2020 versa acconti di imposta ridotti, non verrà sanzionato se il versamento non è inferiore all’80% di quanto risulterà dovuto a consuntivo.

A tale proposito il dibattito è aperto e sono in corso di elaborazione varie modifiche per rendere tale misura più efficace e consentire di trattenere liquidità in azienda.

4           Sanatoria per i versamenti di marzo 2020

Alfine è stata prevista anche una remissione nei termini per tutti i soggetti che nel mese di marzo hanno sospeso o effettuato in ritardo, per via dell’oggettiva incertezza sulle scadenze, i versamenti. In pratica tutti i versamenti scadenti nel mese di marzo sono da considerarsi regolari se effettuati entro il 16 aprile 2020. Ciò vale ad esempio anche per la tassa annuale sulle vidimazioni.

5           Comunicazioni

  • La scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche – C.U. – è spostato dal 30 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
  • Le altre scadenze prolungate restano invariate come disposto dal D.L. 18/2020, per cui rinviamo alle ns. circolari precedenti.

6           Contributi a seguito dell'emergenza COVID-19

La Provincia Autonoma ha annunciato una serie di interventi di sostegno per le piccole imprese. Tra l’altro sono preannunciati una serie di contributi:

  • 3.000,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • 5.000,00 € per richiedenti che nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti;
  • 7.500,00 € per richiedenti che hanno impiegato nel 2019 più di due e fino a quattro addetti;
  • 10.000,00 € per i richiedenti che hanno impiegato nel 2019 più di quattro e fino a cinque addetti.

Settori interessati dal provvedimento: Artigianato, Industria, Commercio, Servizi, Turismo. I beneficiari sono: Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone o di capitale che svolgono una attività nella Provincia Autonoma di Bolzano, che:

  • hanno iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020;
  • hanno raggiunto nell’ultimo esercizio finanziario disponibile (generalmente 2018) un reddito imponibile massimo di 50.000,00 €. 85.000,00 € per società con più di 1 socio e imprese famigliari (vedi specifica sotto);
  • hanno raggiunto un fatturato minimo di 10.000,00 € nell’ultimo esercizio finanziario disponibile;
  • hanno impiegato nel 2019 fino a un massimo di cinque addetti a tempo pieno (espressi in unità lavorative/anno – ULA - complessivi dell’impresa richiedente. Comprende i dipendenti dell’impresa, le persone che lavorano per l’impresa, i proprietari gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Dal computo sono esclusi gli apprendisti).

Specifica del soprastante punto 2:

Per imprese individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi, alla somma dei redditi imponibili di cui ai relativi quadri per la determinazione del reddito derivanti dalle attività continuative quale libero professionista o d’impresa (Quadri RG, RE, RF e LM).

Per le società, al reddito imponibile, cui devono essere aggiunti i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.

Per imprese che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, viene calcolato sulla base di una stima.

6.1         Condizioni

Un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di marzo, aprile o maggio 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il sussidio dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi, se in tutto l`anno 2020 non si sarà verificato un calo di fatturato di almeno il 20%.

Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi.

Per richiedenti che hanno iniziato l’attività nel 2019 non è richiesta la dimostrazione del calo di fatturato. Devono però aver raggiunto un fatturato medio di almeno 1.000,00 € per ogni mese di attività fino alla fine di febbraio 2020.

7           Accesso con SPID

Il servizio online può essere utilizzato esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per saperne di più su SPID visita la pagina al seguente link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid?lang=it.

Si consiglia di attivare fin da subito la richiesta di delega sotto il seguente link: https://my.civis.bz.it/public/it/default.htm.

Link alle Poste Italiane: https://posteid.poste.it/

Chiediamo i stimati clienti di contattarci se siete interessati ad incaricare il nostro Studio (servizio a pagamento). Facciamo presente che la domanda chiede una serie di valutazioni da approfindire.

7.1         Comunicazione di servizio

Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.

Cordiali saluti

Dr. Katrin Hofer                                                                                     Dr. Peter Göller


Circolare #29-2020: Proroga misure contenimento dell’epidemia ma con eccezioni

Gentile cliente,

con Dpcm del 10.04.2020 (ma ancora da pubblicare in G.U.) sono state allungate le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus al 3 maggio 2020, ma consentendo la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima necessità.

Così con il 14 aprile sarà consentita l’apertura oltre alle attività già consentite, delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati (vedasi nell’allegato sotto “allegato1”). Vengono inoltre inserite tra le attività produttive consentite (vedasi nell’allegato sotto “allegato 3”) la silvicoltura, la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale, l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili) la produzione di articoli in paglia e i materiali da intreccio, la costruzione di Pc e periferiche e la produzione di schede elettroniche e le attività alla cura e manutenzione del paesaggio.

In allegato un estratto del Dpcm del 10.04.2020, che necessità ancora della pubblicazione nella G.U., dal quale si possono evincere le attività che potranno proseguire/iniziare a partire 14 aprile 2020.

Si ricorda che per poter svolgere le attività si devono rispettare le misure igienico-sanitarie previste (vedasi nell’allegato sotto “allegato 4” e “allegato 5”).

In caso di ulteriori provvedimenti o novità a tal riguardo Vi informeremo in tempi congrui.

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti / Best regards

Peter

Anlagen / Allegati / Attachments

200410 DPCM proroga 03-05-2020 - tabella attivita


Circolare #28 - 2020: Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali

Stimati clienti,

con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:

  • ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a se­conda:

  • dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  • della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
  • dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
  • dell’attività svolta.

2 ulteriore differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza il 16.3.2020.

Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

3 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;

La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Versamenti contributivi

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

3.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

3.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3.3 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), che non svolgono l’attività in determinati settori o Province mag­gior­mente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:

  • relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
  • che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.

Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.

4 soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;

La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Versamenti contributivi

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versa­menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

4.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

4.2 Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5 soggetti residenti o con sede operativa nelle province di bergamo, brescia, cremona, lodi e piacenza

Ai sensi dell’art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.

La sospensione dei versamenti IVA:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

6 soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:

  • almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
  • almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
  • almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:

  • almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
  • almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
  • almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

6.1 Effettuazione dei versamenti sospesi

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

6.2 soggetti che svolgono più attività

In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (§ 1.2), qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

6.3 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e so­cietà sportive

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell’art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7 enti non commerciali

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

8 cooperazione tra agenzia delle entrate, enti di previdenza e INAIL ai fini dei controlli

L’art. 18 co. 9 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assisten­ziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso art. 18 sopra illustrata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

9 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).

Viene infatti stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Ad esempio:

  • se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
  • se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.

Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

  • il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
  • il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.

Precedente disciplina

In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

10 proroghe di termini relativi alle Certificazioni uniche 2020

10.1 invio delle certificazioni uniche 2020 all’Agenzia delle Entrate

Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

10.2 Consegna delle certificazioni Uniche 2020 al contribuente

Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

10.3 Altre comunicazioni di dati per la dichiarazione pre­com­pilata

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei red­diti.

Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.

11 non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Con l’art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina, di cui all’art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene infatti previsto che non sono assog­gettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

11.1 Rilascio di un’apposita dichiarazione

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

11.2 Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’ac­conto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Comunicazione di servizio

Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.

Cordiali saluti

Dr. Katrin Hofer                                                                               Dr. Peter Göller


Circolare #27 - 2020: Contributo 600 Euro casse previdenza privatistiche (non INPS)

Bolzano, lì 06.04.2020

Gentile cliente,

nel frattempo anche la maggior parte delle casse di pensione privati ha anche emanato istruzioni per il contributo straordinario di 600 Euro. Come preannunciato nelle nostre precedenti circolari, queste categorie non possono chiedere il contributo all'INPS.

Ciò riguarda i liberi professionisti che, tra l'altro, pagano i loro contributi alle seguenti casse (l'elenco non esaustivo):

  • ENPAM
  • Inarcassa
  • CASSA FORENSE
  • Cassa Geometri
  • ENPAP

Il contributo è generalmente concesso solo se il reddito complessivo nel 2018 (modello dichiarazione Redditi 2019) non supera 50.000 euro. Viene inoltre fatta una distinzione se il reddito supera i 35.000 euro. Al di sotto di € 35.000 il contributo viene generalmente concesso a tutti. A soggetti con redditi superiori a € 35.000 (e inferiore a € 50.000), il contributo viene concesso solo se i ricavi nel 1 ° trimestre 2020 sono diminuite sensibilmente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Cosa fare?

Si prega di verificare con la propria cassa di previdenza se le istruzioni ed il modello di domanda sono già state pubblicate. Quindi accedi con i tuoi dati di accesso (utente, password) e compila la richiesta. Il Tuo reddito lo puoi desumere dalla dichiarazione dei redditi Redditi2019, che Ti abbiamo già inviato via e-mail.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore domanda.

Comunicazione di servizio

Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.

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Dr. Katrin Hofer                                                                                     Dr. Peter Göller


Circolare #26 - 2020: Richiesta contributo INPS 600 Euro attivo

Bolzano, lì 31.03.2020

Stimati clienti,

abbiamo aspettato finora, se possiamo spedire le richieste per Euro 600 direttamente per te utilizzando le nostre password come intermediario, possibilità per ora negata.

Pertanto dobbiamo ribadire ancora una volta che il PIN può essere richiesto solo da te personalmente, per motivi di privacy non ci verrà comunicato. Devi accedere al portale INPS e chiedere il tu PIN personale. Riceverai immediatamente la prima parte via SMS o email. Questa prima parte è sufficiente per la richiesta.

Se desideri che facciamo la domanda, ti preghiamo di inviarci il PIN tramite email.

Il PIN va richiesto come segue:

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

Inserisci qui il tuo codice fiscale, quindi compila e invia il resto del modello, dovresti subito ricevere un SMS o un'email con il PIN.

Alcuni clienti ricevono un messaggio di errore che i dati non corrispondono. Questo è il caso se è già stato richiesto il PIN con un indirizzo e-mail o un numero di cellulare diverso. In questo caso devi chiamare il numero verde 803 164 (dal telefono fisso) o 06 164 164 (dal telefono cellulare).

Qualora lo desideri, ti preghiamo di inviarci il tuo PIN e IBAN via e-mail. Vorremmo sottolineare che addebiteremo questo servizio per 60 euro + CIP + IVA.

Come già descritto, puoi anche candidarti con il tuo SPID. In questo caso non possiamo aiutare affatto.

Comunicazione di servizio

Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.

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Dr. Katrin Hofer            Dr. Peter Göller


Circolare n. 25 - 2020: Nuovo elenco attività ammesse del 26.03.2020

Bolzano, lì 27.03.2020

Stimato cliente,

Il 25 marzo 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto che modifica la lista delle attività economiche che possono essere esercitate nell’ambito delle misure di contenimento alla diffusione del Virus Covid-19. Il decreto entra in vigore il 26 marzo 2020, integrando/modificando i precedenti decreti e prevedendo la sospensione di tutte le imprese/attività non essenziali fino al 3 aprile 2020.

Non sono sospese le attività professionali, tenendo conto delle misure di sicurezza introdotte, nonché le attività contenute nell’allegata nuova tabella, ritenute essenziali dal governo. Sono previste disposizioni particolari per le Agenzie di Lavoro Temporaneo, le attività dei Call Center e le attività/servizi di sostengo alle imprese, che potremmo illustrarvi su richiesta.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020. Dal 29 marzo al 3 aprile 2020 l’attività deve essere sospesa. Qualora dovesse esserci un prolungamento del termine oppure ulteriori misure restrittive, Vi terremo informati. Per le attività non incluse nell’allegata tabella il lavoro può essere comunque svolto tramite Home Office e/o Smart Working, cioè quando il lavoro viene svolto da casa.

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito

Comunicazione di servizio

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Cordiali saluti

Dr. Katrin Hofer                                                                                     Dr. Peter Göller

Allegato

Elenco attività produttive permesse ai sensi del DM 25 marzo 2020-bilingue HK BOZEN


Circolare n. 23 - 2020: Indennità INPS 600 Euro, primi chiarimenti

Bolzano, lì 31.03.2020

Stimati clienti,

con il messaggio n. 1381 del 26.03.2020, L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal c.d. decreto “Cura Italia”.

Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, ragion per cui si rende necessario, per il contribuente, dotarsi del pin dispositivo rilasciato dall’Inps (o pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione).

Alternaviamente si può utilizzare lo SPID di livello 2 o superiore, la carta di identità elettronica 3.0 o la carta nazionale dei servizi.

In considerazione delle procedure illustrate nel messaggio INPS in esame, pare di capire che le domande non potranno essere trasmesse dall’intermediario, dovendo il cittadino agire direttamente con il proprio PIN.

Al fine di garantire a tutti i contribuenti l’accesso alle prestazioni economiche, l’Inps sta predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Quest’ultima procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.

A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

  • sito internet inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Si rende tuttavia necessario attendere un successivo messaggio per poter avere maggiori dettagli in merito alla procedura in esame, nonché per conoscere la data di avvio del nuovo servizio.

Vi informiamo inoltre che il MEF ha chiarito che anche i soci di società di persone o di capitali obbligati a iscriversi alle gestioni INPS hanno diritto all’indennità di cui sopra, mentre ne restano esclusi gli agenti di commercio. Questo aiuto, sottolinea il Mef, riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (l’Enasarco, nel caso specifico).

Comunicazione di servizio

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Cordiali saluti

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