Circolare #21-2022: Contributi per il consumo di energia elettrica e gas per imprese
Stimati clienti,
l’articolo 1 del Dl 144/2022, ricalcando analoghe misure adottate nei mesi scorsi, conferma i contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il prolungamento, questa volta, è per due mesi, non i “soliti” tre.
Credito imposta per energia elettrica:
La misura del bonus è incrementata di 15 punti percentuali e attraverso una sensibile riduzione del requisito della potenza minima disponibile del contatore (da 16,5 a 4,5 kW).
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il I e II trimestre 2022).
Il credito risultava invece pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di aprile fino settembre 2022.
Credito imposta per energia elettrica:
Lo stesso bonus del 40% (in precedenza, era del 25%) sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta anche alle imprese diverse da quelle gasivore, sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Imprese energivore:
Per le imprese „energivore“ sono previsti altri contributi. Dette imprese sono elencati nel allegato 1 del Decreto Mise del 21 Dicembre 2021.
Modalità di utilizzo:
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 1 in esame, qualora l'impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 (nonché per i mesi aprile - settembre).
Il crediti di imposta sono inserito come segue:
- "6963": Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022);
- "6970": Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- "6985": credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
- "6964": Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 18 del 14.04.2022);
- "6971": Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- "6986": credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
- "6965": Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (risoluzione n. 23 del 30.05.2022)
- “6972”: Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
- "6987": credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (risoluzione n. 54 del 30.09.2022)
Trattamento fiscale:
I predetti crediti d’imposta sono accomunati dalle stesse caratteristiche:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
- sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997) entro il 31 marzo 2023 (dopodiché decadono);
- non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);
- possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia.
Comunicazione Agenzia Entrate:
Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti sopra illustrati sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita Comunicazione relativa all'importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Il contenuto di tale comunicazione e le relative modalità di presentazione saranno definite con un Provvedimento della stessa Agenzia.
Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer
Dr. Peter Göller