Circolare #34-2020: AVVISO IMPORTANTE Chiamate abusive “INPS”
Gentile cliente,
con la presente vi informiamo che al momento si stanno verificando chiamate fraudolenti dove il chiamante finge di essere dipendente INPS e chiede dati personali come codice fiscale e/o le coordinate bancarie. Se dovesse ricevere tali chiamate, raccomandiamo di solo confermare dati indicati dalla persona stessa e ma mai di fornire i Su dati personali. Se ha già ricevuto il PIN, con elevata probabilità si tratta di una chiamata fraudolenta.
Facciamo presente che l'INPS è già in possesso di questi dati e in caso di chiamata chiede solo la correttezza dei dati in loro possesso. Per esempio non viene mai chiesto il codice fiscale personale, ma viene fornito dall'INPS e viene chiesto se il dato in loro possesso sia quello corretto.
Restiamo a vostra disposizione.
Elenco settori maggiormente colpiti dalla crisi (art. 61, d.l. 18/2020)
- alberghi, agenzie di viaggio, tour operator;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11.
- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (art. 61, d.l. 18/2020).
Circolare #31-2020: Domanda di assegnazione SPID, novità contributo Provincia di Bolzano
Bolzano, lì 17 aprile 2020
Gentile cliente,
al momento pare che le domande per il contributo della Provincia debbano essere presentate utilizzando lo SPID (sistema pubblico identità digitale).
Stiamo ancora esaminando se è possibile che Lei ci possa fornirci una procura anche senza accesso SPID. Se del caso, possiamo presentare la domanda per Lei senza che il Sua SPID.
Vorremmo sottolineare nuovamente che lo SPID è strettamente personale, quindi non possiamo richiederlo per Lei.
Suggerimento: Con lo SPID non solo può presentare la presente domanda, ma può anche usarla per chiedere il contributo “Covid” di 600 euro dall'INPS in caso di problemi con il PIN INPS. Inoltre garantisce l’accesso a tanti servizi pubblici come il per il trasporto pubblico locale, l'iscrizione dei bambini a scuola, ecc.
Puoi trovare di più su: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
1 Richiedi SPID, provider
Per richiedere lo SPID, Lei ha diverse opzioni e provider:
- Poste Italiane: https://posteid.poste.it/.
La registrazione deve essere effettuata sulla homepage indicata. L'autenticazione finale avviene presso l'ufficio postale più vicino. Abbiamo pubblicato le istruzioni per la registrazione sul nostro sito internet (https://hofer-goeller.com/?post_type=wpdmpro&p=83684&preview=true).
Il vantaggio di questo provider è che l'autenticazione finale, limitato al periodo della crisi Corona, può essere effettuata anche tramite video sul proprio PC;
- Tramite firma digitale / carta nazionale di cittadino tramite https://identitadigitale.infocert.it/welcome/. Anche con questo provider offre l'attivazione diretta.
4) Camera di Commercio di Bolzano: http://www.hk-cciaa.bz.it/it/servizi/digitalizzazione/servizi-digitali/identit%C3%A0-digitale-spid.
La list di altri provider trovi su https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
Attenzione: Non tutti i provider sono gratuiti !!!
2 Aggiornamento contributi Corona
La Provincia Autonoma ha leggermente modificato le disposizioni per i contributi promessi. Si prega di leggere le normative attuali su https://hofer-goeller.com/circolare-n-30-2020-differimento-pagamento-imposte-prima-informazione-contributi-provincia-autonoma/?lang=it.
Da lunedì 20 aprile 2020 dovrebbe essere possibile presentare le prime domande. La scadenza per la presentazione è prevista per settembre 2020.
Vi preghiamo di contattarci se desiderate che facciamo la domanda per voi.
3 Comunicazione interna
Lei ci può chiamare ai numeri + 39-349-6430640 (Katrin) e + 39-333-6774846 (Peter), nonché via e-mail.
4 Nuovo sito Hofer & Göller
Abbiamo pubblicato il nostro nuovo sito internet. Su www.hofer-goeller.com troverà le nostre circolari attuali, notizie e ulteriori informazioni.
Siamo a disposizione per qualsiasi domanda tu possa avere in qualsiasi momento.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
#AltoAdigesiriparte: da martedì (21.04.20) possibile chiedere crediti alle banche
mprese, famiglie e associazioni da martedì 21 aprile possono chiedere alle banche prestiti immediati e mutui per ammortizzare gli effetti economici dell'emergenza Covid-19. I moduli presso banche.
Vedi il link
http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=637823
Circolare #32 - 2020: Misure per garantire liquidità alle imprese - garanzie statali
Gentile cliente,
sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. 23/2020 cosiddetto “Decreto Liquidità” contenente misure a sostegno dell’economia. I punti più importanti sono:
- Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la prestazione di garanzie;
- Proroga del pagamento di imposte e contributi;
Importante: Tutti le misure sottostanti devo passare dagli istituti di credito. Pertanto consigliamo di contattare la vostra banca in caso di necessità.
1 Liquidità alle imprese
La misura più importante del provvedimento riguarda le garanzie prestate alle imprese per finanziamenti. Di seguito descriviamo brevemente le varie possibilità.
2 Fondo centrale di Garanzia
Le misure da poco introdotte con il D.L. 18/2020 relative alle garanzie per PMI vengono abrogate e sostituite con nuove norme. Tali norme prevedono in generale garanzie per finanziamenti per un massimo di sei anni, con rimborso a partire dal terzo anno (preammortamento max. di 24 mesi). Le misure riguardano per ora finanziamenti erogati fino al 31 dicembre 2020.
2.1 Finanziamenti fino a 25.000 Euro
Per imprese e professionisti sono previste garanzie gratuite del 100% per importi fino a 25.000 Euro. Il finanziamento però non può essere maggiore del 25% dei ricavi del 2019, quindi il massimale di 25.000 Euro è ottenibile soltanto se si sono realizzati nel 2019 almeno 100mila Euro di ricavi. La garanzia viene fornita automaticamente dal Fondo di Garanzia per cui le procedure dovrebbero essere rapide. Possono richieder la garanzia le PMI.
Attenzione: per tale misura è richiesto il benestare della Commissione Europea, onde per cui ci vorrà qualche giorno affinché diventi operativa.
2.2 Finanziamenti fino a 800.000 Euro per PMI
Anche per i finanziamenti ad imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di Euro le garanzie gratuite possono arrivare al 100% in combinazione tra Fondo Garanzia (90%) e consorzi garanzia fidi locali (Confidi o Garfidi). Anche in questo caso il finanziamento garantito non potrà essere superiore al 25% dei ricavi 2019, cosicché il finanziamento potrà essere al massimo di 800mila Euro (25% di 3,2 milioni di Euro). Condizione per l’ottenimento della garanzia e il rilascio di autodichiarazione del percipiente di essere stato danneggiato dall’emergenza da CoViD19.
2.3 Garanzie per rinegoziazioni del debito
In caso di rinegoziazione di finanziamenti preesistenti è concessa una garanzia statale, in combinazione con un locale consorzio di garanzia, del 90% (dell’80% in assenza di via libera della Commissione Europea), se tale nuovo finanziamento è superiore di almeno il 10% a quello precedente. Resta il limite della durata massima di sei anni per questa misura.
2.4 Finanziamenti fino a 5 milioni di Euro per imprese fino a 499 dipendenti
Le imprese fino a 499 dipendenti possono richiedere garanzie statali gratuite del 90% per finanziamenti fino a 5 milioni di Euro, con una procedura semplificata. Le condizioni di accesso sono: il finanziamento agevolato non deve superare il doppio della spesa salariale per il 2019 oppure del 25% dei ricavi del 2019. Quale clausola di salvaguardia è richiesta una autodichiarazione che certifichi il fabbisogno per investimenti o per il capitale di esercizio nei prossimi 18 mesi (per le PMI) ovvero nei prossimi 12 mesi (per imprese più grandi fino a 499 dipendenti). Anche in questo caso si è in attesa del benestare della Comm. Europea per l’aumento della garanzia dall’80% al 90%.
2.5 Investimento nel settore turistico
Per investimenti in immobili nel settore turistico-alberghiero a partire da 500mila Euro è esplicitamente previsto che la garanzia statale per finanziamenti con una durata minima di 10 anni è cumulabile con altre garanzie (ciò potrebbe consentire un intervento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano).
3 Garanzie fornite da SACE
Per i finanziamenti di importo superiore ai 5 Milioni di Euro e per le imprese di dimensione più rilevante (oltre 499 dipendenti) è prevista la possibilità di presentare richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia di SACE. Anche in questo caso i finanziamenti devono essere di durata max. di 6 anni è l’impresa doveva essere “in bonis” a febbraio 2020. Il finanziamento garantito non deve superare un importo pari al 25% del fatturato del 2019. La garanzia è pari al 90% dell’importo finanziato se l’impresa non occupa più di 5.000 dipendenti e il fatturato non è superiore a 1,5 miliardi di Euro. Per imprese più grandi sono previste garanzie di importo progressivamente più basso. Queste garanzie non sono gratuite.
Per potere godere delle suddette agevolazioni sono richieste alcune condizioni tra cui il divieto di distribuzione di dividendi e l’impegno a mantenere il livello occupazionale.
In passato peraltro l’accesso alle garanzie SACE è stato legato ad un impegno amministrativo-burocratico notevole.
4 Sostegno all‘export
Finanziamenti destinati al sostegno dell’export saranno garantiti in comune tra Stato e SACE al 100%.
5 Comunicazione di servizio
Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore domanda.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
News: Chi può lavorare
Stimati clienti,
200410 DPCM proroga 03-05-2020 – tabella attivita
Tuttavia, è anche possibile che vengano svolte attività che non sono incluse nella tabella ATECO limitata menzionata, ma che sono necessarie per mantenere la catena di approvvigionamento "filiera".
Esempio se un'attività autorizzata in base alla tabella ATECO richiede un servizio preparatorio per poter continuare o svolgere la propria attività, è possibile effettuare la propria attività, anche se non incluso nella tabella ATECO.
Per poter svolgere l'attività, è necessario inviare preventivamente una notifica al Prefetto, dove tra l'altro viene indicato il cliente, per il quale viene svolta l'attività e perché (modello vedi allegato).
Sul sito web del Prefetto della Provincia di Bolzano è presente un modello bilingue in Word, che deve essere inviato in anticipo al Commissario governativo tramite PEC.
Consigliamo di stampare questa lettera con la ricevuta di consegna della PEC (da distribuire anche ai dipendenti) in modo da poterla esibire in sede di controllo. Naturalmente devono essere osservate tutte le misure di sicurezza e di igiene basate su CODIV19.
Link al sito del Prefetto:
http://www.prefettura.it/bozen/contenuti/Coronavirus-8623176.htm
Link „Decreto Liquidità“:
Cordiali saluti
Katrin Hofer Peter Göller
Allegato
Modello_A_Filiere_BILING_NEU_dpcm_10.04.2020
Circolare #30 - 2020: Differimento pagamento imposte, prima informazione contributi provincia autonoma
Bolzano, lì 14.04.2020
Gentile cliente,
già con il decreto legge 18/2020 erano stati rinviati alcuni versamenti scadenti al 16 marzo 2020, così come i termini di alcune dichiarazioni/comunicazioni. Tale rinvio viene ora previsto per talune scadenze dei mesi di aprile e maggio, ampliando la platea dei soggetti coinvolti.
1 Versamenti
I versamenti delle ritenute e delle addizionali IRPEF (per lavoratori dipendenti e assimilati, quali ad es. amministratori), dell’IVA, dei contributi previdenziali e INAIL, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, sono sospesi fino al 30 giugno 2020. La sospensione viene concessa alle seguenti condizioni:
- per imprese (e professionisti) con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 50 milioni di Euro: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi IVA nel mese di marzo 2020 o nel mese di aprile 2020 rapportato allo stesso mese dell’anno precedente di almeno il 33%;
- per imprese con ricavi superiori a 50 milioni nel 2019: diminuzione del fatturato a marzo o aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 di oltre il 50%.
Quindi, per la scadenza del 16 aprile si prende a riferimento il fatturato marzo 2020/marzo 2019 e per quella del 16 maggio 2020 il fatturato di aprile 2020/aprile 2019.
La sospensione non si applica per le imprese costituite dopo il 31 marzo 2019.
Attenzione: la sospensione vale soltanto per le imposte ed i contributi indicati; ad esempio le ritenute su provvigioni di agenti o su redditi di capitale ecc. sono da versare regolarmente come per l’ultima proroga di marzo.
I pagamenti sospesi andranno versati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in cinque rate di uguale importo senza interessi. Regole particolari valgono per le imprese che operano nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali la sospensione opera indipendentemente dal livello dei ricavi/compensi 2019 sempre, se il fatturato nel suddetto e diminuito di oltre il 33%.
2 Ritenute
Professionisti ed agenti di commercio con ricavi nel 2019 fino a 400.000 a determinate condizioni possono chiedere al soggetto mandante/committente di non operare la ritenuta per gli importi liquidati nel periodo che va dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
3 Acconti di imposta 2020
Chi a giugno 2020 in previsione di un minore reddito imponibile per il 2020 versa acconti di imposta ridotti, non verrà sanzionato se il versamento non è inferiore all’80% di quanto risulterà dovuto a consuntivo.
A tale proposito il dibattito è aperto e sono in corso di elaborazione varie modifiche per rendere tale misura più efficace e consentire di trattenere liquidità in azienda.
4 Sanatoria per i versamenti di marzo 2020
Alfine è stata prevista anche una remissione nei termini per tutti i soggetti che nel mese di marzo hanno sospeso o effettuato in ritardo, per via dell’oggettiva incertezza sulle scadenze, i versamenti. In pratica tutti i versamenti scadenti nel mese di marzo sono da considerarsi regolari se effettuati entro il 16 aprile 2020. Ciò vale ad esempio anche per la tassa annuale sulle vidimazioni.
5 Comunicazioni
- La scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche – C.U. – è spostato dal 30 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
- Le altre scadenze prolungate restano invariate come disposto dal D.L. 18/2020, per cui rinviamo alle ns. circolari precedenti.
6 Contributi a seguito dell'emergenza COVID-19
La Provincia Autonoma ha annunciato una serie di interventi di sostegno per le piccole imprese. Tra l’altro sono preannunciati una serie di contributi:
- 3.000,00 € per richiedenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
- 5.000,00 € per richiedenti che nel 2019 hanno impiegato fino a due addetti;
- 7.500,00 € per richiedenti che hanno impiegato nel 2019 più di due e fino a quattro addetti;
- 10.000,00 € per i richiedenti che hanno impiegato nel 2019 più di quattro e fino a cinque addetti.
Settori interessati dal provvedimento: Artigianato, Industria, Commercio, Servizi, Turismo. I beneficiari sono: Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone o di capitale che svolgono una attività nella Provincia Autonoma di Bolzano, che:
- hanno iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020;
- hanno raggiunto nell’ultimo esercizio finanziario disponibile (generalmente 2018) un reddito imponibile massimo di 50.000,00 €. 85.000,00 € per società con più di 1 socio e imprese famigliari (vedi specifica sotto);
- hanno raggiunto un fatturato minimo di 10.000,00 € nell’ultimo esercizio finanziario disponibile;
- hanno impiegato nel 2019 fino a un massimo di cinque addetti a tempo pieno (espressi in unità lavorative/anno – ULA - complessivi dell’impresa richiedente. Comprende i dipendenti dell’impresa, le persone che lavorano per l’impresa, i proprietari gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Dal computo sono esclusi gli apprendisti).
Specifica del soprastante punto 2:
Per imprese individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi, alla somma dei redditi imponibili di cui ai relativi quadri per la determinazione del reddito derivanti dalle attività continuative quale libero professionista o d’impresa (Quadri RG, RE, RF e LM).
Per le società, al reddito imponibile, cui devono essere aggiunti i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.
Per imprese che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, viene calcolato sulla base di una stima.
6.1 Condizioni
Un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di marzo, aprile o maggio 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il sussidio dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi, se in tutto l`anno 2020 non si sarà verificato un calo di fatturato di almeno il 20%.
Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi.
Per richiedenti che hanno iniziato l’attività nel 2019 non è richiesta la dimostrazione del calo di fatturato. Devono però aver raggiunto un fatturato medio di almeno 1.000,00 € per ogni mese di attività fino alla fine di febbraio 2020.
7 Accesso con SPID
Il servizio online può essere utilizzato esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per saperne di più su SPID visita la pagina al seguente link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid?lang=it.
Si consiglia di attivare fin da subito la richiesta di delega sotto il seguente link: https://my.civis.bz.it/public/it/default.htm.
Link alle Poste Italiane: https://posteid.poste.it/
Chiediamo i stimati clienti di contattarci se siete interessati ad incaricare il nostro Studio (servizio a pagamento). Facciamo presente che la domanda chiede una serie di valutazioni da approfindire.
7.1 Comunicazione di servizio
Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Circolare #29-2020: Proroga misure contenimento dell’epidemia ma con eccezioni
Gentile cliente,
con Dpcm del 10.04.2020 (ma ancora da pubblicare in G.U.) sono state allungate le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus al 3 maggio 2020, ma consentendo la riapertura, a partire dal 14 aprile, di alcune attività non considerabili di prima necessità.
Così con il 14 aprile sarà consentita l’apertura oltre alle attività già consentite, delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati (vedasi nell’allegato sotto “allegato1”). Vengono inoltre inserite tra le attività produttive consentite (vedasi nell’allegato sotto “allegato 3”) la silvicoltura, la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici per l’agricoltura e quella di utensileria manuale, l’industria di legno e sughero (esclusi i mobili) la produzione di articoli in paglia e i materiali da intreccio, la costruzione di Pc e periferiche e la produzione di schede elettroniche e le attività alla cura e manutenzione del paesaggio.
In allegato un estratto del Dpcm del 10.04.2020, che necessità ancora della pubblicazione nella G.U., dal quale si possono evincere le attività che potranno proseguire/iniziare a partire 14 aprile 2020.
Si ricorda che per poter svolgere le attività si devono rispettare le misure igienico-sanitarie previste (vedasi nell’allegato sotto “allegato 4” e “allegato 5”).
In caso di ulteriori provvedimenti o novità a tal riguardo Vi informeremo in tempi congrui.
Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti / Best regards
Peter
Anlagen / Allegati / Attachments
200410 DPCM proroga 03-05-2020 - tabella attivita
Circolare #28 - 2020: Emergenza epidemiologica da Coronavirus - Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali
Stimati clienti,
con gli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.
Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:
- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.
In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:
- dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
- dell’attività svolta.
2 ulteriore differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020
L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:
- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.
Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.
Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:
- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.
Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.
3 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di euro
Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- all’IVA;
La sospensione dei suddetti versamenti:
- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).
Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
3.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.
3.2 Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3.3 soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro
Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), che non svolgono l’attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:
- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.
Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.
4 soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro
Ai sensi dell’art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- all’IVA;
La sospensione dei suddetti versamenti:
- nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).
Versamenti contributivi
Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
4.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:
- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.
4.2 Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
5 soggetti residenti o con sede operativa nelle province di bergamo, brescia, cremona, lodi e piacenza
Ai sensi dell’art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.
La sospensione dei versamenti IVA:
- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).
Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
6 soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.
Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:
- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020
I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:
- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.
6.1 Effettuazione dei versamenti sospesi
I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
6.2 soggetti che svolgono più attività
In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (§ 1.2), qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.
6.3 Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive
Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell’art. 61 co. 5 del DL 18/2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
7 enti non commerciali
L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
8 cooperazione tra agenzia delle entrate, enti di previdenza e INAIL ai fini dei controlli
L’art. 18 co. 9 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso art. 18 sopra illustrata.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.
9 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all’art. 17 co. 1-bis del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).
Viene infatti stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.
Ad esempio:
- se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
- se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.
Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre
Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:
- il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
- il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.
Precedente disciplina
In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
10 proroghe di termini relativi alle Certificazioni uniche 2020
10.1 invio delle certificazioni uniche 2020 all’Agenzia delle Entrate
Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).
Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate
Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
10.2 Consegna delle certificazioni Uniche 2020 al contribuente
Con l’art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.
10.3 Altre comunicazioni di dati per la dichiarazione precompilata
Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.
11 non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni
Con l’art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina, di cui all’art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene infatti previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:
- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
11.1 Rilascio di un’apposita dichiarazione
Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.
11.2 Versamento delle ritenute non operate
I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.
Comunicazione di servizio
Siamo raggiungibili via cellulare ai numeri +39-349-6430640 (Katrin) e +39-333-6774846 (Peter) nonché via email.
Cordiali saluti
Dr. Katrin Hofer Dr. Peter Göller
Circolare #27 - 2020: Contributo 600 Euro casse previdenza privatistiche (non INPS)
Bolzano, lì 06.04.2020
Gentile cliente,
nel frattempo anche la maggior parte delle casse di pensione privati ha anche emanato istruzioni per il contributo straordinario di 600 Euro. Come preannunciato nelle nostre precedenti circolari, queste categorie non possono chiedere il contributo all'INPS.
Ciò riguarda i liberi professionisti che, tra l'altro, pagano i loro contributi alle seguenti casse (l'elenco non esaustivo):
- ENPAM
- Inarcassa
- CASSA FORENSE
- Cassa Geometri
- ENPAP
Il contributo è generalmente concesso solo se il reddito complessivo nel 2018 (modello dichiarazione Redditi 2019) non supera 50.000 euro. Viene inoltre fatta una distinzione se il reddito supera i 35.000 euro. Al di sotto di € 35.000 il contributo viene generalmente concesso a tutti. A soggetti con redditi superiori a € 35.000 (e inferiore a € 50.000), il contributo viene concesso solo se i ricavi nel 1 ° trimestre 2020 sono diminuite sensibilmente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Cosa fare?
Si prega di verificare con la propria cassa di previdenza se le istruzioni ed il modello di domanda sono già state pubblicate. Quindi accedi con i tuoi dati di accesso (utente, password) e compila la richiesta. Il Tuo reddito lo puoi desumere dalla dichiarazione dei redditi Redditi2019, che Ti abbiamo già inviato via e-mail.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore domanda.
Comunicazione di servizio
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Cordiali saluti
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