Stimato cliente,

è previsto all’esame del Consiglio dei Ministri convocato per questa mattina il decreto “salva economia”, che, salvo sorprese, dovrebbe costituire il punto di caduta finale delle numerose e, in verità assai più radicali, richieste di differimento e sospensione avanzate in queste ultime settimane dalle categorie economiche e professionali.

Le bozze circolate ieri prevedono per tutti, il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza oggi e sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio.

Per i soggetti espressamente elencati nel decreto in bozza, si ipotizza la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile.

Stesso ambito oggettivo di sospensione anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.

I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

Il punto di partenza, per districarsi tra le norme, è l’individuazione dei soggetti implicitamente ritenuti “maggiormente esposti”. L’elenco in bozza è lungo e comprende tra gli altri: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

Chi gestisce una delle predette attività può sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.

Chi non gestisce una delle predette attività, ma nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo sia per l’IVA che per le altre voci.

Pare peraltro corretto ritenere che, laddove operi, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali potrebbe non riguardare solo quelli versati con riguardo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche quelli eventualmente in scadenza nel medesimo periodo con riguardo alla posizione del soggetto imprenditore (es. artigiani e commercianti).

Chi non gestisce una delle predette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento “tecnico” di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo, 20 marzo.

Per i soggetti prorogati, come si è accennato, il versamento degli importi sospesi scatterebbe già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

Si segnala infine che, per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, verrebbe concessa al lavoratore autonomo e all’agente di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.

Anche in questo caso, comunque, il percipiente dovrebbe poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa per coronavirus”.

Per quanto riguarda infine la sospensione “per tutti” degli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), gli stessi andrebbero effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

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